STATUTO del "PARTITO TERRA d'ITALIA"
Art. 1 - Denominazione, sede e durata
È costituito il Partito Politico in forma associativa denominato
"PARTITO TERRA d'ITALIA", di seguito denominato
"TERRA d'ITALIA" La sede sociale, legale ed amministrativa dell'Associazione viene fissata in Roma - 00179 ROMA.
Possono essere istituite altre sedi nazionali e internazionali, centrali e periferiche. L'Associazione ha durata ventennale, successivamente prorogabile tacitamente.
Art. 2 - Contrassegno
L'Associazione ha un proprio contrassegno così definito:
"Cerchio con contorno di colore bianco con la scritta (nella parte alta e di colore nero):
LA MIA TERRA. Nella parte bassa del contorno bianco, e sempre con caratteri di colore nero:
AMBIENTE - RURALITÀ - CACCIA - PESCA - TRADIZIONI. All'interno del contorno di colore bianco (in sagoma, affiancati nell'ordine e di colore grigio scuro): un abete, un adulto con cappello, un bambino, una montagna e la linea d'orizzonte. Nel cielo, che funge da sfondo, due uccelli (anch'essi in sagoma e di colore grigio scuro). Tale sfondo è di colore azzurro sfumato (dal chiaro della base allo scuro dell'apice). Nel cielo, al centro e verso la base, la scritta con caratteri di colore nero:
PARTITO sottostante l'altra scritta
TERRA d'ITALIA che, in trasparenza, identifica al proprio interno i colori del Tricolore italiano, sfumati fra loro."
Art. 3 - Oggetto sociale e struttura organizzativa
L'Associazione promuove la realizzazione di un Partito nazionale organizzato in forma federale su base territoriale.
Le strutture territoriali del partito hanno propria autonomia e responsabilità statutaria, amministrativa, contabile, fiscale e civile, nel rispetto dei principi generali e delle norme stabilite nel presente Statuto. Esse non possono in alcun modo vincolare o impegnare l'Associazione.
La struttura territoriale di base è il Circolo costituito in forma associativa, nel cui Statuto deve essere disposta l'adesione al partito
TERRA d'ITALIA.
I Circoli territoriali non possono avere meno del numero minimo stabilito dalla Direzione Nazionale; se sono più in un singolo Comune essi si costituiscono in Associazione per il coordinamento a livello comunale.
I Circoli possono costituirsi anche all'estero fra soggetti italiani residenti all'estero.
In caso di aree metropolitane potranno essere costituite in forma associativa strutture intermedie fra i circoli ed il coordinamento comunale.
I coordinamenti comunali si costituiscono in Associazione per il coordinamento provinciale.
I coordinamenti provinciali si costituiscono in Associazione per il coordinamento regionale.
Gli Statuti dei Circoli e dei vari coordinamenti devono essere approvati dalla Direzione Nazionale.
Le strutture nazionali e territoriali del Partito a qualsiasi livello possono concorrere alle competizioni elettorali e referendarie previa specifica ed espressa autorizzazione e nei limiti anche temporali della delega scritta che dovrà essere di volta in volta rilasciata, a pena di nullità, dalla Direzione Nazionale.
Le strutture e gli organi territoriali del partito decadono, con provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale, in caso di grave violazione dello Statuto Nazionale o delle direttive di ordine generale impartite o per mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.
In tal caso, se lo riterrà opportuno, la Direzione Nazionale provvederà a ricostruire, parzialmente o totalmente, un nuovo rapporto politico fiduciario con gli stessi od altri soggetti anche promovendo nuove assemblee fra i simpatizzanti o nuove aggregazioni.
Gli Organi elettivi del partito, a qualsiasi livello, deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 4 - Finalità del Partito
TERRA d'ITALIA, è un partito politico autonomo e indipendente in grado di offrirsi come luogo di partecipazione, di proposta, di elaborazione e di confronto democratico. Il Partito può concorrere alle competizioni politiche, elettorali, referendarie, nazionali ed internazionali di qualsiasi livello, anche raggruppandosi e/o federandosi con altre forze politiche, sociali e culturali previa decisione della Direzione Nazionale.
TERRA d'ITALIA si basa sulla consapevolezza che la cultura e le tradizioni italiane sono frutto di un radicato retaggio di alto spessore democratico, laico, riformista e liberale che vede nella sussidiarietà la sua massima espressione, rivendica con orgoglio tutta la storia italiana presente e passata, assegnando alle diverse generazioni il ruolo più congeniale per lo svolgimento di ogni attività socio/culturale. Pur rivendicando con fierezza la propria vocazione europea che ha visto l'Italia intellettuale e politica protagonista nella costruzione dell'U.E., il Partito sostiene con fermezza le diversità, le specificità, le tradizioni socio/economiche e culturali del proprio Paese.
TERRA d'ITALIA è finalizzato altresì alla realizzazione di una moderna democrazia partecipativa, fondata sulla sussidiarietà e sui principi delle grandi culture riformiste del novecento, quali la cultura cattolica della sussidiarietà sociale e familiare, del lavoro e della giustizia sociale, nonché quella liberale dell'economia di mercato, delle diversità delle specificità e delle tradizioni individuali e collettive.
Il Partito si propone inoltre di avvicinare i cittadini alla politica offrendo loro reali opportunità partecipative, ponendo in atto tutti gli interventi necessari finalizzati all'istituzione di un vero rapporto fiduciario e diretto fra elettore ed eletto, nella trasparenza di ogni attività connessa con il Partito, chiedendo all'eletto di rendere conto del suo operato ai propri mandanti nello svolgimento dell'attività politica affidatagli dal Partito stesso.
Con l'aiuto di tutti i mezzi messi a disposizione dalla legalità,
TERRA d'ITALIA ha fra i propri fini istituzionali il miglioramento continuo della
difesa e della
sicurezza dei cittadini ancorché garantite dalle categorie preposte, per le quali, attraverso un dialogo e una fattiva e costante collaborazione con
T.d'I. saranno create migliori condizioni anche di operatività.
TERRA d'ITALIA intende operare per la tutela e la promozione delle regioni, delle province e dei comuni d'Italia, nel pieno rispetto delle loro diversità e delle loro specificità. In tale prospettiva il Partito si distingue nettamente per la sua strenua difesa della libertà e della dignità individuale di ciascun cittadino, adoperandosi affinché -in un contesto ecologico umano e realista- ne vengano riconosciuti legittimamente, oltre che i doveri, anche i diritti.
TERRA d'ITALIA ha come obiettivo costante la difesa dei valori intrinseci della ruralità e degli interessi del mondo rurale, così come la valorizzazione delle attività tradizionali o/e culturali sulle quali si fondano le identità nazionali, in particolare quelle dell'
ambiente, dell'
agricoltura, dell'
artigianato e del
commercio, della
caccia, della
pesca e delle
tradizioni e alla specifica tutela e difesa delle categorie socio/economiche ad esse collegate.
TERRA d'ITALIA ha per oggetto la conservazione e la gestione del territorio naturale e costruito del nostro Paese, patrimonio dell'Umanità, per mezzo di costanti ricerche e controlli scientifici sull'evoluzione qualitativa dell'aria, dell'acqua, del territorio, della fauna e della flora, nonché sui rimedi da apportarvi in futuro.
Art. 5 - Soci
Sono soci del Partito i soci fondatori ed i Circoli.
Il socio, così come qualsiasi membro dirigente o componente di organo del Partito, può recedere in qualsiasi momento con semplice comunicazione a mezzo racc. r.r. presso la sede di iscrizione; il recesso ha effetto immediato.
Art. 6 - Aderenti al Partito
Possono aderire al Circolo, e automaticamente a
TERRA d'ITALIA, tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano già compiuto l'età di 16 (sedici) anni, che condividano i principi ed il programma politico del Partito e che siano iscritti ad un Circolo. La domanda di adesione deve essere presentata al Circolo, il quale invia copia della stessa alla Direzione Nazionale per la necessaria ratifica. All'atto della sottoscrizione della domanda dovrà essere versata la quota associativa annuale stabilita dalla Direzione Nazionale.
Con l'iscrizione ai Circoli i suoi soci aderiscono al programma e alle finalità ideologiche e politiche del Partito.
La partecipazione al Partito è individuale e personale e dura fino a revoca o recesso per dimissioni o per le altre cause previste dalla legge. L'aderente, così come qualsiasi membro dirigente o componente di organo del Partito, può recedere in qualsiasi momento con semplice comunicazione a mezzo racc. r.r. presso la sede di iscrizione o direttamente alla Sede Nazionale; il recesso ha effetto immediato.
Non possono aderire coloro che sono stati condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità dell'Associazione ed in particolar modo per quelli di carattere ambientale. Tale valutazione è demandata agli organi di garanzia preposti dalla Direzione Nazionale.
La Sede Nazionale cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro generale aderenti e ne trasmette periodicamente l' elenco aggiornato alle varie sedi territoriali. Tale elenco fa fede al fine di mantenere aggiornato gli aventi diritto all' elettorato attivo e passivo nei Circoli.
La Direzione Nazionale indica le modalità di ripartizione ed utilizzo dei fondi provenienti dalle adesioni. In ogni caso i singoli Circoli tratterranno il 30% (trenta%) delle quote associative e corrisponderanno alla struttura nazionale il rimanente. La Direzione Nazionale provvederà alla re-distribuzione delle suddette risorse ai vari livelli territoriali di competenza secondo i seguenti criteri: il 20% (venti%) ai Coordinamenti comunali; il 10% (dieci%) ai Coordinamenti provinciali; il 5% (cinque%) ai Coordinamenti regionali.
Tutti gli eletti del Partito, gli amministratori e i destinatari di incarichi pubblici, a qualsiasi livello, sono obbligati a contribuire alle spese del Partito versando il 20% (venti%) del compenso annuo ricevuto. I relativi fondi sono ripartiti a livello territoriale come stabilito dai due commi precedenti.
In caso di adesione di
TERRA d'ITALIA ad altro Partito nazionale, essa sarà da intendersi in senso strettamente federale. A tal guisa la Direzione Nazionale di
T.d'I. potrà deliberare la contribuzione dell'adesione con una percentuale da concordare fra le Direzioni Nazionali. Lo stesso dicasi per i partiti che vorranno aderire a
TERRA d'ITALIA.
La qualità di aderente, che può essere sospesa, si perde per dimissioni, mancato rinnovo dell'adesione e/o espulsione.
Art. 7 - Organi del Partito
Sono organi del Partito:
- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- la Direzione Nazionale;
- il Presidente del Consiglio Nazionale;
- il vice-Presidente Vicario del Consiglio Nazionale;
- il Segretario Politico;
- Il Segretario Organizzativo;
- il Segretario Amministrativo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo);
- il Collegio dei Probiviri.
Art. 8 - Il Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale è la più alta assise di
TERRA d'ITALIA, definisce ed indirizza la linea politica del partito a cui dovranno conformarsi tutti gli organi.
Il Congresso Nazionale viene convocato, su proposta del Segretario Politico, dalla Direzione Nazionale, che stabilisce il luogo, la data, l'ordine del giorno e i necessari regolamenti attuativi.
Le delibere del Congresso devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti. Esso viene convocato ordinariamente ogni anno. Può essere altresì convocato in ogni momento su richiesta di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Nazionale in carica.
Il Congresso Nazionale elegge il Presidente del Consiglio Nazionale, il Vice Presidente Vicario, il Segretario Politico, il Segretario Organizzativo, il Segretario Amministrativo e i componenti elettivi del Consiglio Nazionale. Le modalità di partecipazione degli aderenti al Congresso Nazionale, anche tramite delegati, sono previste da un apposito regolamento approvato dalla Direzione Nazionale.
Il Congresso Nazionale approva il bilancio dell'Associazione.
Art. 9 - Il Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente del Consiglio Nazionale, dal Vicepresidente Vicario, dal Segretario Politico e dai Vicesegretari, dai Capigruppo parlamentari, dai membri del Governo, dal Segretario Organizzativo nazionale, dal Segretario Amministrativo nazionale, dai Segretari Regionali e Provinciali e delle aree metropolitane, dai Coordinatori dei Dipartimenti nazionali, dal rappresentante del Movimento giovanile, dal rappresentante del Movimento dei pensionati, dalla rappresentante del Movimento femminile e fino a 10 rappresentanti eletti dal Congresso su proposta del Segretario Politico di concerto con il Presidente del Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale è consultato sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo ogni qualvolta necessiti.
Il Consiglio Nazionale approva il progetto di bilancio da presentare al Congresso.
Art. 10 - Il Presidente del Consiglio Nazionale
Il Presidente del Consiglio Nazionale è eletto dal Congresso e presiede il Consiglio Nazionale. Egli rappresenta il Partito promovendone e dirigendone l'azione politica ed organizzativa unitamente al Segretario Politico Nazionale. Convoca o promuove la convocazione della Direzione Nazionale.
Il Presidente del Consiglio Nazionale d'intesa con il Segretario Politico convoca il Consiglio Nazionale e ne definisce l'ordine del giorno. Il Presidente del Consiglio Nazionale può essere coadiuvato nelle sue funzioni da un vicepresidente del Consiglio Nazionale con potere Vicario che viene nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Politico. Fa parte di diritto di tutti gli organi centrali del Partito e, d'intesa con i Presidenti dei Gruppi Parlamentari di Camera e Senato e del Parlamento Europeo, dispone la convocazione dei gruppi stessi, presiedendone i lavori.
Svolge ed esercita i poteri non assegnati dal presente Statuto agli altri Organi del Partito.
Il Presidente del Consiglio Nazionale dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
Art. 11 - Vice Presidente Nazionale Vicario
Il Vice Presidente del Consiglio Nazionale Vicario sostituisce il Presidente del Consiglio Nazionale in caso di impedimento temporaneo e/o di assenza. L'esercizio dei poteri conferiti dallo Statuto al Presidente e trasferiti al Vice Presidente Vicario nonché la sua relazione scritta costituiscono prova nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
Il Vice Presidente Vicario del Consiglio Nazionale dura in carica cinque anni e può essere rieletto
Art. 12 - Il Segretario Politico
Il Segretario Politico ha la rappresentanza politica del Partito, attua la linea politica decisa dal Congresso Nazionale nel rispetto dei deliberati di competenza della Direzione Nazionale.
Il Segretario Politico dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
In particolare il Segretario Politico:
- attua le decisioni degli Organi del Partito;
- dirige e coordina il Partito unitamente al Presidente del Consiglio Nazionale;
- nomina e revoca due o più Vicesegretari;
- guida la delegazione del Partito nelle consultazioni del Capo dello Stato e nei rapporti con le altre forze politiche ed istituzionali;
- gestisce la denominazione e il simbolo del Partito e autorizza il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle competizioni elettorali;
- nomina, su proposta del Segretario Organizzativo, i Commissari del Partito nelle strutture territoriali per il tempo necessario alla riorganizzazione dell'organo commissariato;
- nomina, su proposta del Segretario Organizzativo, i Coordinatori ed i Componenti dei Dipartimenti Nazionali;
- provvede alla direzione politica degli Organi di stampa.
Art. 13 - La Direzione Nazionale
La Direzione Nazionale è l'organo a cui è affidato il compito di predisporre il programma politico di
TERRA d'ITALIA secondo le linee guida indicate dal Congresso. La Direzione Nazionale è il massimo organo deliberativo del Partito tra un Congresso Nazionale e il successivo. Essa decide le linee e gli orientamenti dell'attività politica ed organizzativa del Partito in conformità all'indirizzo politico ed ai deliberati del Congresso Nazionale.
Essa è composta:
- dal Presidente del Consiglio Nazionale;
- dal vice Presidente Vicario del Consiglio Nazionale;
- dal Segretario Politico;
- dal Segretario Organizzativo;
- dal Segretario Amministrativo;
- dai soci fondatori.
Il Presidente del Consiglio Nazionale presiede i lavori.
Le delibere della Direzione Nazionale sono valide con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. In caso di parità, prevale l'istanza perorata dal Presidente del Consiglio Nazionale.
Gli organi eletti dalla Direzione Nazionale possono essere revocati dalla stessa con le medesime maggioranze previste per le delibere.
La Direzione Nazionale si riunisce su espressa convocazione del Presidente del Consiglio Nazionale sentito il Segretario Politico. Alla Direzione Nazionale competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Partito ed ha facoltà di delegare a ciascuno dei membri le proprie attribuzioni. La Direzione Nazionale si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.
In particolare la Direzione Nazionale:
- delibera sul programma politico del Partito;
- approva su delega del Congresso Nazionale le modifiche statutarie;
- convoca il Congresso Nazionale approvandone il regolamento;
- emana le norme per lo svolgimento dei Congressi territoriali ad ogni livello;
- nomina il Presidente dei Probiviri nazionali e due probiviri che costituiscono insieme il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- nomina il Presidente dei Revisori dei Conti, due Revisori effettivi e due supplenti iscritti nel Registro dei Revisori dei Conti;
- approva il bilancio preventivo del Partito entro il 31 gennaio di ogni anno e quello consuntivo entro il 30 giugno, da presentare al Consiglio Nazionale;
- può costituire fondazioni e associazioni anche ai sensi della legge sul finanziamento dei partiti;
- delibera l'adesione e/o la federazione del Partito ad altre associazioni, forze politiche e/o organismi nazionali e/o internazionali ;
- nomina, su proposta del Segretario Politico, il Direttore responsabile degli organi di stampa ed editoriali del Partito;
- nomina, su proposta del Segretario Politico, il Direttore della Scuola di Partito.
Art. 14 - Il Segretario Organizzativo
Il Segretario Organizzativo coadiuva il Segretario Politico nei propri compiti, verifica, controlla e coordina le attività delle strutture territoriali, coordina le operazioni di tesseramento, sovrintende ai Congressi regionali e a quello nazionale, propone la nomina del Coordinatore dei Dipartimenti al Segretario Politico.
Il Segretario Organizzativo dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
Art. 15 - La Giunta Esecutiva e i Dipartimenti Nazionali
La Giunta Esecutiva è preposta al coordinamento organizzativo delle attività dei Dipartimenti della struttura nazionale del Partito.
Essa è composta:
- dal Presidente del Consiglio Nazionale che la convoca e la presiede, dal Segretario Politico, dal Segretario Amministrativo, dai Vicesegretari, dal Segretario Organizzativo e dai Coordinatori dei Dipartimenti Nazionali.
I Dipartimenti Nazionali sono costituiti, con attribuzioni consultive, presso il Consiglio Nazionale. I Dipartimenti Nazionali hanno competenze di studio e di ricerca per materie specifiche. I Coordinatori e i Componenti dei Dipartimenti Nazionali sono nominati dal Presidente del Consiglio Nazionale di concerto con il Segretario Politico Nazionale, su proposta del Segretario Organizzativo. I Dipartimenti Nazionali, tra l'altro, inviano pareri al Consiglio Nazionale e alla Direzione Nazionale.
Art. 16 - Il Coordinamento Nazionale dei Dipartimenti Tematici
Il Coordinamento dei Dipartimenti Tematici è costituito dall'insieme dei Dipartimenti di cui
TERRA d'ITALIA si munisce per meglio esplicare la propria attività politica ed istituzionale.
L'insieme dei Dipartimenti Tematici è diretto dal Coordinatore Nazionale dei Dipartimenti Tematici, nominato dalla Direzione Nazionale. Il Coordinatore dura in carica due anni e comunque fino alla data di nomina del suo successore ed è rieleggibile.
Il Coordinamento dei Dipartimenti e i singoli Dipartimenti si organizzano al loro interno e nel territorio secondo le indicazioni di un proprio
Autoregolamento funzionale di cui si devono munire. Il Regolamento del Coordinamento dei Dipartimenti è approvato dalla Direzione Nazionale. Gli altri dall'insieme dei Coordinatori dei Dipartimenti. I Dipartimenti Tematici devono essere aperti al contributo degli aderenti e prevedere l'individuazione, per ogni Regione, di un Responsabile Regionale dei Dipartimenti Tematici.
Il Responsabile Regionale dei Dipartimenti Tematici svolge funzione di collegamento tra i Dipartimenti Tematici Regionali e quelli Nazionali e sovrintende ai Dipartimenti Tematici Regionali, che potranno essere costituiti in piena autonomia da ciascuna Regione e senza vincoli (la soluzione dipenderà dalla situazione locale, dal tipo di competenze ivi esistenti, dal numero di persone disponibili a collaborare). Ancorché
Laboratorio politico del Partito, i Dipartimenti Tematici non ne definiscono la linea politica, che è invece determinata dagli organismi competenti (Congresso, Direzione Nazionale) a supporto dei quali i Dipartimenti operano, formulando pareri e proposte. Il Coordinamento dei Dipartimenti Tematici individua l'ambito di operatività dei vari Dipartimenti, le singole priorità e può autorizzare l'organizzazione del loro lavoro in sottostrutture funzionali e territoriali.
Art. 17 - Il Segretario Amministrativo Nazionale
Il Segretario Amministrativo è eletto dal Congresso. Ha la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio. È responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale di
TERRA d'ITALIA che la pone in essere mediante autonomi atti di gestione.
Il Segretario Amministrativo ha, a tal fine, il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, attenendosi sempre e comunque al Bilancio di Previsione. Esborsi finanziari e comunque assunzione di obbligazioni per importo complessivo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila) dovranno essere autorizzati espressamente dal Segretario Politico.
Il Segretario Amministrativo è abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge che saranno versati nell'apposito Conto di Tesoreria che egli stesso provvede ad istituire e nel quale dovranno affluire, altresì, tutte le altre entrate di pertinenza del Partito a livello centrale.
Il Segretario Amministrativo potrà, inoltre, accendere ai conti correnti bancari e postali che si riterrà utile aprire per una trasparente gestione della spesa. Il Segretario Amministrativo non potrà fare richiesta di affidamenti bancari né sottoscrivere garanzie fideiussorie senza la specifica delibera della Direzione Nazionale.
Il Segretario Amministrativo dovrà redigere il Bilancio Preventivo annuale, da sottoporre all'approvazione della Direzione Nazionale entro il mese di gennaio di ogni anno.
Il Segretario Amministrativo dovrà redigere il Bilancio Consuntivo annuale e la relazione politico-amministrativa da sottoporre all'approvazione della Direzione Nazionale.
Il Segretario Amministrativo non può assumere cariche in società, associazioni ed enti che erogano o ricevono contributi del Partito.
Il Segretario Amministrativo dovrà presentare alla Direzione Nazionale un bilancio di entrate/uscite trimestrale.
Il Segretario Amministrativo dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
Art. 18 - Finanze e Patrimonio
TERRA d'ITALIA non ha fini di lucro. Il Partito trae i mezzi per conseguire i propri scopi dal finanziamento dei soci e quote sociali, da proventi di iniziative sociali (senza che queste abbiano carattere di operazione commerciale), da donazioni, elargizioni, lasciti, disposizioni testamentarie, contributi di persone e di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, contribuzioni, rimborsi elettorali e finanziamenti pubblici e privati nel rispetto delle leggi vigenti in materia. Il Partito risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte ed amministra il proprio patrimonio sociale sulla base delle deliberazioni adottate dagli organi del Partito statutariamente competenti. In caso di scioglimento del Partito, i soci decidono sulla destinazione del patrimonio residuo. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
La Tesoreria dell'Associazione e gli Organi Nazionali del Partito non sono destinatari né sono responsabili in alcun modo della gestione dei fondi delle strutture territoriali provenienti dal tesseramento o da altri privati contributi incassati direttamente in sede locale. Gli obblighi assunti ad ogni livello territoriale non impegnano a nessun titolo e per nessun motivo il livello nazionale né gli altri livelli né si verifica alcuna successione contrattuale.
Art. 19 - Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri nominati dalla Direzione Nazionale di cui uno con funzioni di Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha la competenza esclusiva sulle controversie che eventualmente dovessero insorgere tra i soci o tra i soci ed il Partito. Ha altresì, potere disciplinare su fatti e vicende segnalate al Collegio dagli Organi del Partito.
Gli iscritti possono proporre ricorso per violazione dello Statuto e dei regolamenti. Il ricorso va inoltrato secondo le disposizioni regolamentari al Collegio dei Probiviri. La decisione del Collegio è vincolante ed inoppugnabile per tutti i soci. La proposizione del ricorso non sospende l'esecutività dell'atto impugnato, salvo diversa decisione del Collegio dei Probiviri. Il Segretario Politico e il Presidente del Consiglio Nazionale, di concerto, possono sospendere dal Partito deferendoli al Collegio dei Probiviri i soci che arrechino danni gravi all'immagine del Partito con atti lesivi delle leggi dello Statuto e dei regolamenti interni.
Essi giudicano quali amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Le misure disciplinari sono:
- Il richiamo;
- La sospensione;
- L'espulsione.
Il richiamo è inflitto per fatti di lieve entità. La sospensione è inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva. L'espulsione è inflitta per infrazioni gravi alla disciplina di partito o per indegnità morale, politica o ambientale.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni. I Probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno di
TERRA d'ITALIA.
Art. 20 - Il Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori, ove istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel Registro dei Revisori dei Conti; I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione del Partito e vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle leggi.
Il Collegio si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni quattro mesi, per il controllo dell'attività amministrativa e della contabilità del Partito. Le riunioni sono verbalizzate in apposito libro.
Il Collegio dei Revisori deve esaminare il bilancio consuntivo esprimendo il proprio parere in merito e relazionando alla Direzione Nazionale. Il Collegio dei Revisori, qualora rilevi fatti censurabili, li denuncia alla Direzione Nazionale, perchè quest'ultima possa adottare gli opportuni provvedimenti.
Art. 21 - Disposizioni transitorie
In deroga e a migliore specificazione a quanto previsto dal presente Statuto, valgono le seguenti disposizioni transitorie:
- Il primo Congresso Nazionale si svolgerà quando TERRA d'ITALIA avrà un proprio gruppo parlamentare, oppure dopo aver aderito, in senso strettamente federale, ad altro partito generalizzato che ne sia dotato;
- in prima istanza il Congresso Nazionale ratifica le nomine indicate dai Soci Fondatori relativamente al Presidente del Consiglio Nazionale, il Vice Presidente Vicario, il Segretario Politico, il Segretario Organizzativo, il Segretario Amministrativo. Questi durano in carica cinque anni a far data della loro prima ratifica, e possono essere rieletti;
- in prima istanza il Congresso Nazionale elegge i componenti elettivi del Consiglio Nazionale;
- fino allo svolgimento del primo Congresso i compiti ed i poteri dello stesso sono svolti dalla Direzione Nazionale che ne ha competenza;
- gli incarichi non lassegnati nell'Atto Costitutivo saranno assegnati alla Direzione Nazionale che ne ha poteri di delibera;
- fino alla costituzione delle strutture locali del Partito, aventi piena autonomia finanziaria e giuridica, il tesseramento e gli altri incombenti di dette strutture saranno in capo all'Organizzazione Nazionale;
- il contributo previsto dall'art. 6 sarà operativo per gli eletti ed incaricati a seguito di elezione e/o incarico ottenuto in quota a TERRA d'ITALIA.
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Roma 07 agosto 2007